STATUTO AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia)
Registrazione al numero 9794 allegato “A” / Roma 27 giugno 2007
Art. 1 – Natura dell’Associazione
L’Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia, che abbrevia il suo nome in AIDECO (Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia) ha sede in Roma, in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 11, ha natura scientifica in ambito dermo-cosmetologico e di divulgazione della materia. L’associazione scientifica AIDECO è apolitica, volontaria e senza scopo di lucro.
Art. 2 – Scopi
- Favorire la tutela del benessere del consumatore/utente di prodotti per la salute (cosmetici, integratori, altri).
- Favorire, promuovere ed attuare la ricerca e lo sviluppo tecnico-scientifico delle scienze dermo-cosmetologiche e delle discipline ad esse collegate.
- Monitorare la sicurezza e l’efficacia di prodotti della salute, attraverso la valutazione e l’approvazione/non approvazione della documentazione esistente, sulla base della normativa che afferisce ad ogni singola categoria merceologica.
- Sostenere la divulgazione dei contenuti connessi alla dermo-cosmetologia, sia a livello di opinione pubblica che sul piano professionale.
- Diffondere le conoscenze tecnico-scientifiche, metodologiche ed applicative nel settore della dermo-cosmetologia.
- Promuovere ed incoraggiare l’educazione, l’attività didattica e di formazione permanente, di costante aggiornamento professionale per tutti coloro che hanno interesse nel campo della dermo-cosmetologia.
- Organizzare congressi, corsi, convegni, seminari e discussioni sul piano nazionale ed internazionale nel settore dermo-cosmetologico (anche in regime di ECM).
- Pubblicare lavori tecnico-scientifici di argomenti dermo-cosmetologici su organi di stampa di settore.
- Promuovere accordi, incontri e corsi con l’industria nel settore dermo-cosmetico per l’aggiornamento tecnico-scientifico.
- Realizzare e/o curare la pubblicazione di studi, di ricerche, di testi scientifici, di libri, di atti, di monografie, di riviste, di manuali, di video, di DVD, di diapositive, di software e di altri supporti didattici, sia direttamente tramite il proprio istituendo organo di stampa, sia avvalendosi di prestazioni di terzi, nei limiti della vigente legislazione al riguardo.
- Favorire e rafforzare gli scambi e le relazioni con Istituzione ed Enti italiani e/o stranieri correlati al settore dermo-cosmetologico similari.
- Migliorare ed ampliare le conoscenze scientifiche e tecnologiche dei suoi Soci.
- Valorizzare la qualifica di tutti coloro che operano nel settore dermo-cosmetologico in ambito professionale.
- Tutelare gli interessi etico-professionali dei suoi Soci.
- Provvedere a qualsiasi altro evento/manifestazione atti a raggiungere gli scopi sopra indicati.
L’Associazione può realizzare i fini sopra indicati sia operando direttamente, sia operando in regime di convenzione con associazioni od enti che perseguano fini istituzionali analoghi o convergenti, sia avvalendosi della prestazione di terzi cui delegare la realizzazione di determinati servizi, nei limiti della vigente legislazione al riguardo.
Art. 3 – Composizione
L’Associazione è aperta a chi abbia interesse ad un percorso culturale-formativo nell’ambito delle discipline afferenti alla dermatologia e cosmetologia.
L’attività di Socio deve seguire i principi della deontologia professionale e non deve essere lesiva dell’immagine della categoria.
I Soci dell’AIDECO si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci fondatori: sono Soci fondatori quelli risultanti dall’atto costitutivo dell’ Associazione. Essi hanno diritto di voto.
- Soci ordinari: sono Soci ordinari coloro che sono in possesso dei titoli professionali di seguito indicati, che hanno presentato la domanda di ammissione e la cui domanda stessa e’ stata accettata dal Direttivo dell’ Associazione in base al loro curriculum, tenuto conto di quanto specificato nell’articolo…del regolamento. Essi hanno diritto di voto.
- Soci sostenitori: sono Soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che accettino e condividano le finalità dell’’Associazione e che ne sovvengano l’attività con le modalità stabilite dal Direttivo. Essi non hanno diritto di voto.
- Soci istituzionali: sono Soci istituzionali gli enti e/o le associazioni che dichiarano di condividere gli scopi dell’ Associazione e ne favoriscono l’attività. Essi non hanno diritto di voto.
- Soci onorari: sono Soci onorari coloro che vengono nominati su proposta del Comitato e/o dell’Assemblea, approvata dall’Assemblea stessa, perché si siano particolarmente distinti nelle attività inerenti la dermo-cosmetologia e/o che si siano resi benemeriti verso l’Associazione. Essi non hanno diritto di voto.
L’adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno, restando salva la facoltà di dimissione. I Soci persone fisiche che chiedono l’adesione quali soci ordinari devono possedere i seguenti requisiti e possono essere suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
- professori universitari o equiparati, titolari di incarichi attinenti alla dermo-cosmetica.
- laureati nelle discipline attinenti al settore della dermo-cosmetologia come da regolamento, che lavorano o hanno lavorato nel settore dermo-cosmetico.
- diplomati nelle discipline attinenti al settore come da regolamento o laureati in discipline diverse da quelle della categoria precedente come da regolamento che lavorano o che hanno lavorato nel settore cosmetico.
- laureati nelle discipline attinenti al settore della dermo-cosmetologia come da regolamento ma che non lavorano e non hanno lavorato nel settore cosmetico.
- persone aventi interessi nella dermo-cosmetologia che non hanno i requisiti per essere inseriti nelle altre categorie.
- studenti nelle discipline afferenti alla dermo-cosmetologia, come da regolamento.Le persone giuridiche, enti e istituzioni aventi interessi nella dermo-cosmetologia che sono comprese nella categoria dei soci sostenitori sono rappresentate da una persona che può anche non essere Socio.
Art. 4 – Ammissione all’Associazione
L’ammissione dei Soci deve essere approvata dal Comitato durante la prima riunione di Comitato seguente al ricevimento della domanda. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione richiesta dal regolamento ed indirizzate al Comitato.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 5 – Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci:
a) nomina il Direttivo;
b) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
d) delibera su bilancio annuale preventivo e consuntivo e su modifiche statuto;
e) delibera lo scioglimento dell’ associazione;
f) delibera su ogni argomento sottoposto alla sua valutazione dal Direttivo;
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno. L’Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede legale, dal Presidente del Comitato Direttivo o dal Segretario Generale in caso di suo impedimento od assenza, con avviso spedito per posta con raccomandata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l’adunanza o con altro mezzo equivalente. L’avviso deve contenere l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza. La seconda convocazione può aver luogo trascorso un tempo non inferiore a 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. L’Assemblea è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni socio delle categorie avente diritto, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto.
Art. 6 – Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è l’organo dell’ Associazione preposto sia all’attuazione dei programmi sia all’utilizzazione dei mezzi finanziari. Il Comitato Direttivo, nominato dall’Assemblea dei soci aventi diritto di voto con elezione a scrutinio segreto, è composta da due a cinque membri scelti tra i soci ordinari. I membri del Comitato Direttivo durano in carica per tre anni, possono essere rieletti e revocati per giusta causa dall’assemblea dei soci. E’ espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.
Il Comitato Direttivo:
- nomina il Presidente, eleggendolo tra i propri membri;
- nomina il Segretario Generale dell’ associazione, sempre nell’ambito dei propri membri;
- nomina il Comitato Scientifico;
- attua le deliberazioni dell’assemblea;
- dirige ed amministra, con possibilità di deliberare l’esecuzione di tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo, espressione dell’attività dell’Associazione; approva annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Presidente e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea generale dei soci;
- approva le convenzioni da stipulare tra associazione ed Enti pubblici e/o privati; delibera la quota associativa relativa ad ogni anno solare;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- disciplina, con regolamenti interni, la modalità di funzionamento e di sostentamento degli organi statutari e di eventuali gruppi di lavoro;
- delibera la revoca del Presidente e del Segretario Generale per giusta causa.Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno su richiesta del Presidente o del Segretario Generale, a mezzo di lettera fatta pervenire a tutti i membri del Comitato stesso e del Collegio dei Revisori dei Conti almeno tre giorni prima della riunione.
Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei sui membri e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Per le riunioni del Comitato Direttivo non sono ammesse deleghe. Il membro del Comitato Direttivo che per tre sedute consecutive sia risultato assente ingiustificato, decade automaticamente dalla carica ed e’ sostituito dal primo dei non eletti.
Art. 7 – Presidente
Il Presidente del Comitato Direttivo ha la legale rappresentanza dell’ Associazione.
Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo, presiede e convoca l’Assemblea ed il Comitato Direttivo stesso, alle delibere dei quali dà esecuzione.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, gli atti vengono compiuti dal Segretario Generale, dotato della inerente rappresentanza.
Il Presidente dura in carica tre anni, salvo la cessazione del mandato per dimissioni o per revoca per giusta causa, deliberata dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta di voti ed è rieleggibile.
Al Presidente potranno essere delegati tutti o parte dei poteri spettanti al Comitato Direttivo.
Art. 8 – Segretario Generale
Il Segretario Generale ha la responsabilità organizzativa, cura il regolare svolgimento delle attività dell’Associazione in esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e dell’ Assemblea dei soci.
In caso di impedimento o di inadempienza del Presidente, convoca l’assemblea e il Comitato Direttivo. Il Segretario Generale ha facoltà di formulare proposte sull’attività da programmare.
Il Segretario Generale dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Art. 9 – Comitato scientifico
Il Comitato Scientifico costituisce l’organo di consulenza scientifica dell’ Associazione.
Esso è composto dai membri del Comitato Direttivo e da membri designati dal Comitato Direttivo.
I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Le funzioni del Presidente del Comitato Scientifico sono svolte dal Presidente dell’Associazione, mentre le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell’ Associazione.
Il Comitato Scientifico esprime pareri, non vincolanti per l’associazione stessa, nell’ambito delle linee programmatiche stabilite dal Comitato Direttivo.
Art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da n. 3 (tre) membri effettivi e da due membri supplenti.
I n. 3 (tre) componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che hanno riportato il maggior numero di preferenze sono eletti quali membri effettivi e restano in carica con le stesse modalità dei componenti del Comitato Direttivo.
Il membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti nominano al loro interno il Presidente nella prima riunione da tenersi non oltre trenta giorni dalla nomina stessa.
I due membri supplenti saranno convocati, seguendo l’ordine delle preferenze ottenute, solo in caso di impedimento motivato di uno o più membri effettivi.
La funzione di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno l’obbligo di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l’obbligo di:
- controllare l’andamento finanziario e vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo
- accertare la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri contabili
- compiere almeno ogni trimestre accertamenti sull’entità del patrimonio e sulla consistenza di cassa
- esaminare i bilanci preventivi e consuntivi prima della loro presentazione
- redigere una relazione da allegare ai bilanci contenente le proprie considerazioni sulla gestione finanziaria da parte del Comitato Direttivo.
Art. 11 – Collegio dei probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) membri nominati dal Comitato Direttivo.
Esso:
- tutela l’osservanza dello Statuto e del regolamento operativo.
- esprime il proprio parere al Comitato in merito ai provvedimenti disciplinari.
Art. 12 – Svolgimento delle elezioni
Le elezioni avvengono in occasione dell’Assemblea Generale convocata al termine dell’anno sociale, oppure durante un’Assemblea Straordinaria convocata appositamente, mediante scheda. E’ ammesso anche il recapito presso la sede con le modalità stabilite dal regolamento.
Lo scrutinio delle schede avviene nel corso della Assemblea.
Alle elezioni possono partecipare tutti i Soci aventi diritto di voto. Il voto è segreto.
Art.13 – Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- quote di iscrizione;
- sovvenzioni o contributi;
- sponsorizzazioni;
- quote di partecipazione a manifestazioni, corsi, seminari, convegni;
- servizi prestati nell’ambito delle attività istituzionali.
Tutti i proventi sono destinati all’attività associativa.L’assunzione della qualifica di associato non comporta per le persone giuridiche o fisiche che siano ammesse a far parte dell’Associazione il sorgere di obblighi di contribuzione, salvo l’eventuale contributo minimo annuale stabilito dal Comitato Direttivo di anno in anno. L’entità della contribuzione, comprese le modalità di erogazione (che per gli Enti Pubblici possono essere anche la contribuzione da parte di terzi per conto dei medesimi Enti) sarà comunicata dal Presidente del Comitato Direttivo agli associati, compresi Enti e Società. Gli associati compiono attività di promozione e di sostegno utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Nell’ipotesi in cui gli associati svolgano attività scientifica, di consulenza scientifica od attività didattiche che comportino intensi rapporti di collaborazione con l’ associazione, tali rapporti saranno regolamentati da specifici atti del Comitato Direttivo che definiranno sia l’aspetto dell’ apporto scientifico che quello eventuale economico dei rispettivi impegni. Gli associati hanno la facoltà di versare spontaneamente contributi aggiuntivi finalizzati a specifiche attività (borse di studio, finanziamento di ricerche, attività formative, premi, pubblicazioni, etc.). Essendo l’AIDECO un’Associazione senza scopo di lucro i fondi non spesi per l’amministrazione dell’Associazione potranno essere depositati o utilizzati solo per il raggiungimento degli scopi statutari.
Art. 14 – Quota associativa
I Soci sono tenuti a versare la quota di iscrizione annua entro i primi tre mesi dell’anno, trascorso il quale periodo saranno assoggettati alle sanzioni stabilite dal Comitato Direttivo che potranno arrivare anche alla sospensione o al decadimento dall’associazione. La mancata corresponsione delle quote nei termini stabiliti determina la sospensione e, successivamente, perdurando l’inadempimento, la decadenza del socio. Le quote associative sono stabilite dal Comitato Direttivo. I nuovi Soci debbono pagare l’intera quota annuale quando la data di iscrizione sia anteriore al 1 Settembre; dopo tale data la quota comprende anche l’anno solare successivo. Il nuovo Socio si considera iscritto solo dopo il pagamento della quota associativa.
Art. 15 – Perdita della qualità di socio
Si perde la qualifica di Socio:
- Per dimissioni, che debbono essere comunicate per iscritto al Comitato almeno un mese prima della chiusura dell’anno sociale, a mezzo lettera raccomandata.
- Per espulsione del Comitato, sentito il parere dei Probiviri.
- Per decadimento
Art. 16 – Provvedimenti disciplinari
Consistono in: ammonimento, sospensione espulsione.
Ognuno dei provvedimenti deve essere comunicato al Socio a mezzo di lettera raccomandata.
Il Comitato, sentito il parere dei Probiviri, può ammonire, sospendere, espellere qualsiasi Socio che contravvenga agli scopi statutari dell’AIDECO, ovvero per gravi motivi di ordine etico-deontologico, graduando le sanzioni in relazione alla gravità dell’infrazione commessa e sempre motivando i provvedimenti adottati.
Contro i provvedimenti disciplinari il Socio può ricorrere entro 30 giorni al Comitato direttivo.
Il Consigliere entro lo stesso termine può ricorrere all’Assemblea.Il Socio sottoposto ai provvedimenti disciplinari può chiedere la riammissione per lettera al Comitato che considererà tale opportunità sentito il parere dei Probiviri.
Art. 17 – Diritti degli associati
Tutti i Soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento della quota hanno diritto di voto alle Assemblee Generali ed elettive e possono presentare mozioni personali e collettive. I Soci sostenitori possono eleggere un loro rappresentante nel Comitato ma non hanno diritto di voto per le altre cariche elettive; possono votare e presentare mozioni nelle altre Assemblee Generali.
Art. 18 – Sostituzione di Consiglieri, Probiviri o Revisori dei Conti
Se uno dei Consiglieri, Probiviri o Revisori dei Conti, si dimette o decade viene automaticamente sostituito, su invito del Comitato, dal primo dei non eletti. Nel caso di impossibilità o indisponibilità possono essere cooptati nel Comitato dei Soci, aventi i requisiti richiesti dallo Statuto, fino ad un massimo di tre. Analogamente il Comitato può nominare al massimo un membro supplente per i Probiviri ed i Revisori; tuttavia tali nomine devono essere ratificate dalla prima Assemblea Generale successiva all’evento.
In caso di decadimento o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dall’Assemblea Generale.
Art. 19 – Modifica dello Statuto
Lo Statuto può essere modificato o emendato soltanto da una Assemblea generale straordinaria convocata allo scopo.
Emendamenti e modifiche possono essere proposti dal Comitato o dai membri dell’Associazione.
In questo ultimo caso la proposta deve essere inviata al Segretario e deve recare le firme di almeno 5 Soci fondatori o ordinari.
L’Assemblea convocata per approvare le modifiche di Statuto deve essere composta da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le votazioni avvengono secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Art. 20 – Attività sociali
La sede ufficiale delle attività sociali è in Roma.
E’ ammessa la formazione di Delegazioni in altre città secondo regolamento.
Art. 21 – Consulenti
L’Associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi tecnici, anche di orientamento, nei vari settori di attività, definendone sia l’aspetto progettuale che quello economico.
Art. 22 – Scioglimento dell’Associazione
Può essere votato durante l’Assemblea generale straordinaria convocata con la procedura già precisata.
In caso di scioglimento i fondi a disposizione debbono essere devoluti ad Organizzazioni scientifiche o umanitarie.
Art. 23 – Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, nonché tra l’Associazione e soci che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma.
Il Collegio arbitrale delibererà secondo equità e senza formalità di procedura.