Glossario e Cosing – Cosmetics Ingredients & Substances

Glossario e Cosing – Cosmetics Ingredients & Substances

CosIng è il database della Commissione Europea per le informazioni sulle sostanze e gli ingredienti cosmetici.

Il database CosIng ha scopo informativo e non ha valore legale.

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Glossario dei nomi degli ingredienti comuni ai fini dell’etichettatura dei prodotti cosmetici immessi sul mercato (come stabilito dalla Decisione (UE) 2019/701 del 5 aprile 2019).

L’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede che le informazioni sull’etichettatura dei prodotti cosmetici includano un elenco di ingredienti. Gli ingredienti devono essere espressi utilizzando la denominazione comune degli ingredienti contenuta in un glossario compilato e aggiornato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento. Il glossario tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, inclusa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI).

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 ha abrogato e sostituito la direttiva 76/768/CEE del Consiglio.

L’inventario degli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici e la nomenclatura comune degli ingredienti di cui agli articoli 5 bis e 7, paragrafo 2, di tale direttiva sono stati stabiliti dalla decisione 96/335/CE della Commissione e aggiornati nel 2006 dalla decisione 2006/257/CE della Commissione. Da allora l’inventario e la nomenclatura sono diventati obsoleti a causa dell’elevato numero di nuovi ingredienti introdotti sul mercato ogni anno.

Inoltre, i requisiti di cui all’articolo 5 bis della direttiva 76/768/CEE per il contenuto dell’inventario, vanno oltre i requisiti di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 per il contenuto di un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti. Pertanto, l’elenco degli ingredienti contenuto nella decisione 96/335/CE dovrebbe essere sostituito e adattato per coprire i nuovi ingredienti introdotti sul mercato e limitarne il contenuto ai requisiti dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009. (La decisione 96/335/CE è abrogata con effetto dall’8 maggio 2020).

Maggiori informazioni sul glossario

L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede che, per i coloranti diversi da quelli destinati a colorare i capelli, la nomenclatura CI (Colour Index) sia utilizzata, ove applicabile, per etichettare i prodotti cosmetici. Il numero CI dovrebbe, quindi, essere elencato come il nome comune dell’ingrediente per i coloranti diversi dai coloranti destinati a colorare i capelli.

Alcuni ingredienti utilizzati nei profumi e nelle composizioni aromatiche non hanno una denominazione INCI. Nell’Unione europea sono stati utilizzati i cosiddetti “nomi profumati” per l’etichettatura dei prodotti cosmetici contenenti questi ingredienti. Pertanto, per questi, il glossario dovrebbe elencare questi nomi che sono stati precedentemente utilizzati nell’Unione.

Il secondo comma dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede che le denominazioni comuni degli ingredienti, elencate nel glossario, debbano essere applicate per etichettare i prodotti cosmetici immessi sul mercato, al più tardi 12 mesi dopo la pubblicazione del glossario nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Note:

Questo glossario non costituisce un elenco di ingredienti autorizzati per l’uso nei prodotti cosmetici.

L’attuale versione del glossario non prevede un elenco esaustivo degli ingredienti ed è soggetta ad aggiornamento.

Per gli ingredienti non compresi nella versione attuale, per l’etichettatura può essere utilizzata la nomenclatura riconosciuta a livello internazionale – inclusa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI).

Opinioni sugli ingredienti cosmetici del Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (elenco delle opinioni, Scientific Committee for Consumer Safety – SCCS).

È possibile trovare ulteriori informazioni sui nomi INCI nel sito Web del Personal Care Products Council.