Occhio all’etichetta!

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Il cosmetico e la sua importanza nella nostra vita

Già da decenni il prodotto cosmetico non rappresenta più soltanto una banale miscela di sostanze dai nomi impronunciabili, ma è un preparato di qualità e frutto di profondo rigore tecnico-scientifico.

Da diversi anni, inoltre, il Regolamento cosmetico emanato dall’Unione Europea (1223/2009), a carattere normativo e coattivo per tutto il settore, riassume in sé quaranta anni di storia di ricerca, validazione, scientificità e riconoscendo finalmente il lungo lavoro svolto da tutti gli operatori di ambito disciplinare.

Comprendere un cosmetico non è più difficile o impossibile. Attraverso le indicazioni di legge e la comunicazione commerciale delle aziende produttrici, è di fatto più agevole conoscere e valutare non tanto e non solo la sua natura formulativa, ma soprattutto quella funzionale e di attività (qual è il suo scopo ed i suoi obiettivi quando applicato sulla cute) o, meglio ancora, la sua “identità” complessiva.

Il Regolamento cosmetico fornisce anzitutto la definizione del prodotto cosmetico come “una sostanza o una preparazione destinata ad essere messa a contatto con le diverse parti che compongono la superficie del nostro corpo – epidermide, sistema pilifero, unghie, labbra e organi genitali esterni – o con i denti e le mucose della cavità orale”, da cui ne deriva che il prodotto cosmetico non può e non deve avere finalità terapeutiche e non può vantare alcuna attività medica e/o farmacologica. Non sono cosmetici, ad es., tutti quei prodotti con sito di applicazione diverso da quelli citati nel Regolamento e non rientrano dunque in questa categoria i prodotti iniettati sottocute, come i filler e i tatuaggi, o tutti quei prodotti la cui applicazione avviene all’interno dell’organismo, come le lavande vaginali e gli spray nebulizzatori per il naso.

Per restare all’ambito del prodotto cosmetico, il Regolamento contiene, poi, una serie di disposizioni che ne garantiscono la sicurezza sotto tutti i punti di vista: dal metodo di fabbricazione al controllo degli ingredienti, dall’obbligo delle informazioni in etichetta alla valutazioni della sicurezza del prodotto finito eseguite da ricercatori esperti.

L’etichetta, soprattutto, deve riportare le informazioni corrette e veritiere (funzione, avvertenze e modalità d’uso), facilmente comprensibili e nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto viene commercializzato.

La questione dell’etichettatura del prodotto cosmetico non è secondaria, se solo si pensa che nel corso di una vita, dall’infanzia alla senescenza, i cosmetici accompagnano quotidianamente l’individuo, uomo o donna che sia, con un numero elevatissimo di prodotti differenti (si calcola circa 13/14 prodotti cosmetici al giorno) e se si considera che il cosmetico, categoria merceologica di libera vendita, è accessibile ad un numero eccezionalmente ampio di potenziali consumatori.

Gli elementi obbligatori che compongono l’etichetta di un prodotto cosmetico

  • Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona fisica o azienda che ha messo in produzione e/o distribuzione il prodotto;
  • Il paese di origine dei prodotti importati;
  • Il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume;
  • La data di durata minima del prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, o PAO (Period After Opening). Tale elemento, fondamentale ma spesso trascurato, è simboleggiato da un pittogramma raffigurante un vasetto con coperchio sollevato e un numero (di solito 6 o suoi multipli) seguito da M, a voler significare che il prodotto mantiene la sua integrità chimico-fisica per il numero di Mesi indicato sulla confezione, periodo che parte, appunto, dal giorno dell’apertura del prodotto. Perciò sarebbe consigliabile scrivere sempre sui propri cosmetici o annotare la data del primo utilizzo.
  • Le precauzioni per l’impiego e le modalità di utilizzo, anche per i cosmetici di uso professionale;
  • Il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto;
  • La funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;
  • L’elenco degli ingredienti, ovvero qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nel prodotto durante il processo di fabbricazione;
  • Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nano-materiali chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti;

Qualora fosse impossibile dal punto di vista pratico indicare sull’etichetta tali informazioni, queste devono essere indicate su un foglio, su un’etichetta (a parte), una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto cosmetico.

Gli ingredienti contenuti nei cosmetici che finiscono a contatto con la nostra pelle e le nostre mucose sono in numero elevatissimo, nell’ordine delle decine di migliaia. Obiettivamente impossibile conoscerli tutti, per chi non è addetto ai lavori. È inoltre un numero che non smette mai di crescere, visti i costanti progressi della ricerca scientifica in materia.

La lista degli ingredienti ammessi all’uso cosmetico è compilata e tenuta costantemente aggiornata, grazie all’inventario europeo degli ingredienti, a cura della Commissione Europea con l’aiuto del Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori (SCCS – Scientific Committee for Consumer Safety).

La lista degli ingredienti, aggiornata nel database della Commissione Europea CosING, è consultabile on-line http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/

Ma gli ingredienti non sono tutti uguali o per lo meno non sono tutti liberi o tutti regolati nell’uso.

La certezza è data innanzitutto dalla loro chiara individuazione e denominazione scientifica, secondo la nomenclatura internazionale INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients). A breve la Commissione, per agevolare la gestione della legislazione sui cosmetici, metterà a punto un “glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti”, continuando a tenere conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, compresa la nomenclatura INCI.

Come già accennato, la maggior parte degli ingredienti è utilizzabile liberamente, ovvero senza limiti o condizioni, altri (quelli presenti nei sei Allegati annessi al Regolamento) sono regolati nel loro utilizzo da determinati limiti e condizioni, oppure non più ammessi all’uso in cosmetica, perché ne è stata certificata la nocività per la salute o, comunque, l’essere causa di effetti indesiderati.

La Direttiva 2003/15/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio inoltre ha già individuato ed obbligato le aziende produttrici alla segnalazione in etichetta di 26 sostanze con maggiori potenzialità allergizzanti, componenti presenti soprattutto nelle fragranze ed in altri derivati vegetali.

Il grande vantaggio fornito dall’inventario europeo è stato di ottenere negli anni una maggiore armonizzazione normativa sul cosmetico a livello europeo, ma anche extra-europeo.

La normativa impone dunque che l’etichetta dei prodotti cosmetici riporti l’elenco degli ingredienti utilizzati, in ordine decrescente di peso fino all’1%, sotto la cui percentuale possono essere indicati in ordine sparso.

Il già citato Regolamento, definitivamente in vigore a partire dall’11 luglio 2013, non si occupa solo di temi ormai totalmente recepiti da parte degli stati membri (come nel caso della definitiva sostituzione della sperimentazione animale con metodi alternativi), ma comporta anche consistenti novità, soprattutto in merito alla sicurezza e tutela del consumatore: dalla sorveglianza sul mercato, al divieto di impiego delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), all’elevato livello di protezione della salute umana in caso di impiego di nano-materiali nei prodotti cosmetici.

Ogni sostanza utilizzata (che sia eccipiente, funzionale, ausiliaria) svolge un ruolo specifico all’interno del formulato e, nel tentativo di suddividere le diverse categorie degli ingredienti cosmetici, sono ormai accreditate classificazioni che raggruppano le sostanze in base alla loro natura chimico-fisica ed alla funzione nel prodotto finito.

Se si vuole verificare a quale scopo viene utilizzato un determinato ingrediente basta navigare, all’interno del CosING, nello specifico campo funzioni.

Premesso che lo stesso ingrediente può avere diverse funzioni, queste possono essere di due tipi: quelle tecniche, dedicate alle “performance” del prodotto finito, e quelle più chiaramente rivolte all’effetto che queste sostanze determineranno sulla pelle e sugli annessi quando il cosmetico viene applicato sulle loro superfici. Ad esempio, se un ingrediente svolge una funzione “anti-agglomerante” (ovvero consente il libero flusso di particelle solide evitando così che i cosmetici in polvere si agglomerino in grumi o masse solide) è da considerarsi un’azione tecnica, mentre un ingrediente dalla funzione “antiseborroica” (che favorisce il controllo della produzione di sebo) è da ritenersi sostanza attiva a livello cutaneo.

Partendo quindi dal presupposto che sia chiara l’identificazione di prodotto cosmetico come categoria merceologica, la legislazione traccia il percorso per arrivare alle sue funzioni primarie, secondarie ed ancillari…seguendo l’elenco delle funzioni degli ingredienti cosmetici, così come individuate dalla Commissione nel 2006.

(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=ref_data.functions)

L’aggettivazione cosmetica

L’Articolo 20 del Regolamento, tratta poi la questione delle Dichiarazioni relative al prodotto: compare per la prima volta il tema della cosiddetta “aggettivazione” cosmetica.

Al comma 1 viene specificato che “In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono…” ed al comma 2 viene specificato che “la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, stabilisce un piano d’azione riguardante le dichiarazioni utilizzate e fissa le priorità per determinare criteri comuni che giustificano l’utilizzo di una dichiarazione” e che “dopo aver consultato il CSSC o altre autorità pertinenti, la Commissione adotta un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici”.

I criteri comuni individuati fanno ovviamente riferimento al buon senso ed alla correttezza e, più in particolare, le aggettivazioni devono essere subordinate ai princîpi di Conformità alle norme, Veridicità, Supporto probatorio, Onestà, Correttezza, Decisioni informate. Il tutto al fine di rendere il più possibile il consumatore edotto su “cosa sta utilizzando, come deve utilizzarlo e perché”.

Quanto più il consumatore sarà informato ed in grado di scegliere un prodotto piuttosto che un altro in maniera consapevole, tanto più eviterà di incappare in eventuali reazioni avverse o effetti indesiderabili, derivanti dall’uso di un prodotto non adatto a sé o, peggio, dall’uso improprio di un cosmetico (la crema depilatoria usata a sproposito, per fare un esempio…).

Insomma vale la pena soffermarsi sempre a leggere con attenzione le etichette o i foglietti illustrativi anche dei prodotti cosmetici, cominciando a familiarizzare con termini e aggettivazioni che, purtroppo, hanno altrimenti il destino di diventare noti solo per le loro caratteristiche negative. Basti pensare ai famosi Parabeni, per citarne uno..

Ci troveremmo così a scoprire un mondo di bellezza e, soprattutto, di salute.

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Author: Gigas_aideco