Il Regolamento (UE) 2026/78 della Commissione Europea, adottato il 12 gennaio 2026 ed applicabile dal 1° maggio 2026, aggiorna le regole sull’uso di alcune sostanze nei prodotti cosmetici, modificando il Regolamento sui prodotti cosmetici (CE) n°1223/2009.
Il cuore del provvedimento riguarda le sostanze CMR, ovvero quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. In linea di principio, queste sostanze sono vietate nei cosmetici; tuttavia, in casi specifici e a determinate condizioni di sicurezza, possono essere ammesse in concentrazioni definite.
Le principali novità riguardano quattro sostanze:
- L’acido perborico e i suoi sali, già vietati, vengono semplicemente riorganizzati in un’unica voce dell’allegato II – voce 1397 per maggiore chiarezza normativa.
- L’argento viene differenziato per dimensione delle particelle: diametro pari o superiore a 1 mm (argento in forma massiccia), diametro superiore a 100 nm e inferiore a 1 mm (polvere d’argento) e diametro superiore a 1 nm e pari o inferiore a 100 nm (nano-argento).
- L’argento massiccio e il nano-argento sono vietati (Allegato II – voce 1727)
- L’argento in polvere è consentito in dentifrici e collutori alla concentrazione massima dello 0,05% (Allegato III – voce 379) e nei prodotti per le labbra e ombretti alla concentrazione massima dello 0,2% (Allegato IV – voce 142)
- L’Hexyl Salicylate (usato nelle fragranze) viene ammesso con limiti variabili a seconda del tipo di prodotto, con restrizioni più severe per i cosmetici destinati ai bambini sotto i 3 anni (Allegato III – voce 380).
- Fragranze idrolcoliche (eccetto per i bambini di età inferiore a 3 anni) alla concentrazione massima del 2%
- Prodotti da risciacquare (eccetto per i bambini di età inferiore a 3 anni) alla concentrazione massima dello 0,5%
- Prodotti da non risciacquare (eccetto per i bambini di età inferiore a 3 anni) alla concentrazione massima dello 0,3%
- Collutori (eccetto per i bambini di età inferiore a 3 anni) alla concentrazione massima del 0,001%
- Dentifrici (anche per bambini di età inferiore a 3 anni) alla concentrazione massima dello 0,001%
- Gel doccia/prodotti per il bagno, sapone per le mani, shampoo, balsamo, creme per il corpo, viso e mani, prodotti per le labbra e profumi destinati a bambini di età inferiore a 3 anni alla concentrazione massima dello 0,1%
- L’o-Phenylphenol, conservante già presente nel Regolamento, ne viene mantenuto il suo utilizzo, ma viene aggiunto anche il suo sale sodico (Allegato V – voce 7), entrambi autorizzati in prodotti da sciacquare e non alle concentrazioni massime rispettive dello 0,2% in fenolo e 0,15% in fenolo.
Per saperne di più: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202600078
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Redazione AIDECO
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀In collaborazione con la Dr.ssa B. Basso, cosmetologa