REGOLAMENTO (UE) 2023/1545 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2023 che modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici.

REGOLAMENTO (UE) 2023/1545 DELLA COMMISSIONE del 26 luglio 2023 che modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei prodotti cosmetici. 1125 750 Aideco

La Commissione Europea, il 26 Luglio 2023, ha pubblicato il Regolamento 2023/1545 che modifica l’allegato III del Regolamento sui prodotti cosmetici 1223/2009 con l’ampliamento della lista delle sostanze indicate come allergeni presenti nelle fragranze. Di tali nuove sostanze in conformità con l’Art.19, paragrafo 1, lettera g, del Regolamento 1223/2009, sarà necessario riportare il nome INCI sull’etichetta dei prodotti cosmetici che le contengono, quando la loro concentrazione è superiore allo 0,001% nei prodotti non a risciacquo (leave on) e allo 0,01% nei prodotti a risciacquo (rinse off).

Nell’Allegato III si riscontreranno quindi ulteriori 56 voci corrispondenti ai nuovi allergeni individuati dall’SCCS sotto richiesta della Commissione Europea.

Le tempistiche per l’adeguamento al nuovo Regolamento sono le seguenti:

  • I prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo il 31 luglio 2026 dovranno essere conformi al nuovo regolamento.
  • I prodotti cosmetici già immessi sul mercato prima del 31 luglio 2026 e non conformi al nuovo regolamento, potranno rimanere sul mercato fino al 31 luglio 2028. Dopo tale data anche se già a scaffale, i prodotti cosmetici non conformi non potranno più essere messi a disposizione.

Per saperne di più:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2023_188_R_0001#ntr*2-L_2023188IT.01000401-E0002

A cura di Benedetta Basso (Cosmetologia AIDECO)