Il 6 marzo 2024 è stata pubblicata la Direttiva UE 2024/825 per la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. Tale Direttiva modifica la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, e la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali con l’obiettivo di proteggere i consumatori da pratiche di commercializzazione ingannevoli. La nuova Direttiva pone infatti una serie di divieti e di obblighi di trasparenza relativamente a claims/affermazioni ambientali e/o legati alla sostenibilità e vieta l’obsolescenza precoce programmata, ovvero la progettazione di un prodotto con la durata di vita limitata e predeterminata. Affinché i consumatori siano più informati per poter prendere decisioni consapevoli e stimolare la domanda e l’offerta di beni sempre più sostenibili, non dovrebbero essere ingannati sulle “caratteristiche ambientali o sociali di un prodotto o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, mediante la presentazione generale di un prodotto”.
Qui di seguito le principali novità presenti nella Direttiva UE 2024/825:
⠀ ⠀- Marchi di sostenibilità, certificazioni e asserzioni ambientali.
⠀⠀⠀ ⠀- Vietata l’esibizione di marchi di sostenibilità e certificazioni (che coprano gli aspetti ambientali, sociali o entrambi) che non siano basati su uno standard o che non siano stati stabiliti da autorità pubbliche e verificate da un esperto terzo, indipendente dall’operatore economico, il quale dovrebbe poter verificare periodicamente i progressi compiuti dall’operatore economico rispetto a tali impegni e obiettivi, comprese le tappe fondamentali per conseguirli. Le asserzioni ambientali non verificate, in particolare quelle relative al clima e alla sostenibilità, potrebbero infatti sembrare comunicare che acquistando determinati prodotti i consumatori contribuiscano ad un’economia a basse emissioni di carbonio e a ridurre l’impatto ambientale che può avere la produzione e la distribuzione di un determinato prodotto.
⠀⠀⠀ ⠀- Vietate alcune diciture come: “neutrale dal punto di vista climatico”, “certificato neutrale in termini di emissioni di CO2”, “positivo in termini di emissioni di carbonio”, “a zero emissioni nette per il clima”, “compensazione climatica”, “impatto climatico ridotto” e “impronta di CO2 ridotta”. È opportuno che tali asserzioni siano consentite solo se basate sull’impatto effettivo del ciclo di vita del prodotto e comunque sarà consentito alle aziende di pubblicizzare i propri investimenti a riguardo ma solo se tali informazioni verranno fornite in base ai requisiti stabiliti dall’Unione Europea.
⠀⠀⠀ ⠀- Vietato utilizzare espressioni generiche come ad esempio “consapevole”, “sostenibile” o “responsabile” se basate esclusivamente sull’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, in quanto tali asserzioni riguardano altre caratteristiche, oltre a quelle ambientali, come le caratteristiche sociali.
⠀⠀⠀ ⠀- Divieto di commercializzare un prodotto con la dicitura “realizzato con materiale riciclato” se solo l’imballaggio è stato realizzato con tale materiale.
⠀ ⠀- Entrata in vigore e termini per l’adeguamento
⠀⠀⠀ ⠀- La Direttiva 2024/825 è in vigore dal 26 marzo 2024 e il termine previsto per l’applicabilità della Direttiva 2024/825 è il 27 settembre 2026.
Per saperne di più: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202400825
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Redazione AIDECO
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀In collaborazione con la Dr.ssa B. Basso, cosmetologa