Regolamento

Art. 1 Natura dell’Associazione
L’associazione Scientifica AIDECO è apolitica, volontaria e  “senza scopo di lucro”; ciò significa che i proventi dell’attività dell’Associazione e gli eventuali avanzi di gestione non possono essere distribuiti ai Soci, ma devono essere utilizzati o accantonati per finanziare le attività istituzionali, come stabilito dall’Art. 13 dello statuto. Il bilancio annuale dell’Associazione può quindi chiudere in attivo, consentendo un accantonamento.

Art. 2 Scopi dell’Associazione
La divulgazione e la diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche in ambito dermo-cosmetologiche possono essere promossi dai singoli soci o da organi istituzionali dell’Associazione.
La ricerca e la pubblicazione di lavori scientifici e tecnici può avvenire ad opera sia di singoli soci che di comitati e simili; in tutti i casi gli autori dei lavori possono essere ricompensati.
L’Associazione si adopera affinché vengano promossi incontri, corsi e convegni per consentire a tutti coloro che si occupano dei temi della dermo-cosmetologia di essere aggiornati sui temi innovativi di settore.
L’Associazione attraverso comitati istituzionali tutela l’area etico-professionale dei suoi soci e favorisce la tutela del benessere del consumatore finale.

Art. 3 Composizione dell’Associazione
I requisiti delle categorie relative ai titoli di studio e all’esperienza lavorativa sono i seguenti:

  1. Professori universitari o equiparati, titolari di incarichi attinenti alla dermo-cosmetica, i quali possono essere esentati dal pagamento della quota annuale.
  2. Laureati in medicina e chirurgia e relative specializzazioni connesse alla dermatologia e alla cosmetologia, scienze e tecnologie cosmetologiche o tecnico specializzato in cosmetologia, chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, ingegneria chimica, scienze biologiche, e tutte le lauree che abbiano connessione con la dermo-cosmetologia. Sono validi anche i corrispondenti titoli conseguiti all’estero. Laureati nelle discipline attinenti al settore della dermo-cosmetologia come da regolamento, che lavorano o hanno lavorato nel settore dermo-cosmetico.Il socio deve lavorare nel settore cosmetico da almeno sei mesi. Nel caso contrario passerà alla categoria D. La frequenza di scuole di specializzazione post laurea a livello universitario di argomento cosmetico equivale all’esperienza lavorativa richiesta dallo statuto. Per lavoro nel settore cosmetico si intende presso aziende cosmetiche, università o altri enti pubblici o privati di studio e ricerca in discipline attinenti al settore, consulenti nel settore della ricerca e sviluppo, marketing e simili.
  3. diplomati nelle discipline attinenti al settore come da statuto o laureati in discipline diverse da quelle della categoria precedente come da statuto che lavorano o che hanno lavorato nel settore cosmetico.
  4. laureati nelle discipline attinenti al settore della dermo-cosmetologia come da statuto ma che non lavorano e non hanno lavorato nel settore cosmetico.
  5. persone aventi interessi nella dermo-cosmetologia che non hanno i requisiti per essere inseriti nelle altre categorie.
  6. studenti nelle discipline afferenti alla dermo-cosmetologia,  come da statuto, ovvero studenti che frequentino un corso di laurea valido per l’inserimento nelle categorie B,C,D o gli ultimi due anni di scuola superiore valida per l’inserimento in categoria E,F,G. Possono restare in questa categoria al massimo per tutto l’anno successivo alla laurea o al diploma. Devono avere un’età inferiore ai 30 anni. Alla scadenza dei termini passano ad una tra le seguenti categorie: B,C,D.
  7. Le persone giuridiche, enti e istituzioni aventi interessi nella dermo-cosmetologia che sono comprese nella categoria dei soci sostenitori sono rappresentate da una persona che può anche non essere Socio.

Qualora il socio consegua le qualifiche per cambiare la categoria deve darne tempestiva comunicazione scritta (o equivalente) alla segreteria. Anche in mancanza di tale comunicazione la segreteria può procedere d’ufficio all’assegnazione della nuova categoria, informandone per scritto il Socio, che può opporsi facendo appello al Comitato direttivo entro tre mesi.

Art. 4 Ammissione all’Associazione
Le domande di ammissione devono essere indirizzate al Comitato Direttivo ed inviate alla segreteria mediante apposito modulo. La domanda deve contenere i seguenti dati: Cognome, Nome, indirizzo, data di nascita, titolo di studio con data e luogo di conseguimento; la domanda deve anche contenere notizie sull’attività presente e passata nel settore cosmetico. E’ facoltà del Comitato direttivo richiedere ulteriori informazioni e/o documentazioni ed eventualmente ammettere l’aspirante socio in una categoria diversa da quella richiesta.
In caso di accettazione della domanda l’aspirante socio avrà due mesi di tempo dall’avvenuta comunicazione per versare la quota. Trascorso tale tempo sarà considerato rinunciatario.

Art.5 Assemblea dei Soci
Sono considerati mezzi validi per la convocazione delle assemblee il fax, la posta elettronica, la posta ordinaria e la pubblicazione del programma del Convegno Nazionale annuale AIDECO.
Le assemblee vengono presiedute dal Presidente dell’Associazione; nel caso di assenza viene sostituito nell’ordine: da un membro del Comitato Direttivo (scelto dal Presidente), dal Segretario Generale. Il Segretario Generale, o un suo incaricato, provvede a redigere il Verbale.
Le votazioni delle Assemblee avvengono con il principio della maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti aventi diritto al voto). Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci fondatori e i soci ordinari. Nelle elezioni degli organi statutari (Comitato Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisore dei conti) e per le modifiche dello Statuto votano però solo i Soci fondatori, il Presidente, il Segretario Generale ed il Comitato Direttivo.

Art. 6 Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è l’organo dell’Associazione preposto sia all’attuazione dei programmi sia all’utilizzazione dei mezzi finanziari.
I membri del Comitato Direttivo non possono ricevere un compenso per la loro attività come carica istituzionale in quanto tale, possono invece ricevere rimborsi spese, sia in denaro che come sconti AIDECO, per le spese (viaggi e trasferte in auto o con altri mezzi, soggiorni, cancelleria, telefoniche, ecc.) sostenute nell’organizzare e promuovere convegni, corsi o altre attività. Tali rimborsi devono essere autorizzati dal Comitato Direttivo e dai Revisori dei conti.
Il bilancio consuntivo approvato dal Comitato Direttivo deve essere inviato ai Revisori dei conti almeno 15 giorni prima della riunione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Comitato Direttivo elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei membri (metà più uno dei membri del Comitato Direttivo).  In caso di insuccesso la votazione può essere ripetuta.
Nel caso in cui non si riuscisse ad eleggere il Presidente alla terza votazione diviene automaticamente Presidente il membro del Comitato Direttivo che ha avuto il numero maggiore di voti alle elezioni del Comitato Direttivo durante l’Assemblea dei Soci.

Art. 7 Presidente
Il Presidente coordina le attività di tutti gli organi istituzionali in particolare indica al Comitato Direttivo le attività da svolgersi ed i progetti da realizzare ed al Comitato Scientifico le aree di ricerca da approfondire. Inoltre il Presidente suggerisce le tematiche da inserire nei programmi dei corsi, congressi, seminari ed eventi di varia tipologia.
Il Presidente propone inoltre le modalità necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative dell’Associazione.

Art. 8 Segretario Generale
Il Segretario provvede alla tenuta del registro dei Soci anche con mezzi elettronici, con l’osservanza delle disposizioni relative alla tutela dei dati personali. I Soci sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria eventuali modifiche dei dati personali, in particolare del recapito. Il

Segretario non è responsabile dei disguidi derivanti da tale inadempienza. Ai Soci viene rilasciato  una ricevutache riporta l’avvenuto adempimento del versamento delle quote sociali. Le spese di gestione ordinaria (p.e. affitto, luce, telefono, ecc.) sono gestite direttamente dal Segretario.

Art. 9 Comitato Scientifico
Ogni anno il Comitato Scientifico, anche su indicazione del Comitato Direttivo,  con l’aiuto del Segretario predispone il programma scientifico. Tale programma può essere divulgato agli organi dell’Associazione e/o alle istituzioni interessate. È richiesto il resoconto delle attività scientifiche dell’anno precedente.

Art. 10 Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall’Assemblea dei Soci ed i tre componenti che ne fanno parte sono eletti, dopo aver riportato  il maggior numero di preferenze,  quali membri effettivi e restano in carica con le stesse modalità dei componenti del Comitato Direttivo. Vengono inoltre eletti, con le stesse modalità, altri due membri supplenti. Questi vengono convocati solo nel caso di assenza di uno o più membri effettivi.
I Revisori dei Conti partecipano, su invito del Comitato Direttivo, alle riunioni durante le quali vengono discusse le questioni amministravo-finanziarie; non possono comunque interferire sulle decisioni del Comitato Direttivo.
I Revisori possono prendere visione della documentazione contabile dell’Associazione e predisporre relazioni per l’Assemblea annuale.

Art. 11  Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Comitato Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei Soci  ed i tre componenti che ne fanno parte vengono eletti dopo aver riportato il maggior numero di preferenze. I Probiviri vigilano sul buon andamento dell’Associazione esprimendo pareri sia sull’osservanza dello Statuto che del Regolamento. Inoltre partecipano alle decisioni del Comitato Direttivo circa i provvedimenti disciplinari.

Art.12 Svolgimento delle elezioni (delle cariche statutarie)
Chi intende candidarsi alle cariche statutarie deve darne comunicazioni al Comitato Direttivo almeno un mese prima delle elezioni.
I moduli relativi alla votazione sono a disposizione sul sito istituzionale di AIDECO www.aideco.org. La convocazione dell’Assemblea dei Soci viene inviata alla casella e-mail che il Socio ha comunicato al momento della sottoscrizione. Per facilitare il compito della Segreteria, è necessario che il candidato predisponga un curriculum dei Soci candidati da pubblicare almeno 15 giorni prima della data prevista per le elezioni.
Il modulo per la votazione, debitamente compilato, dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria, attraverso l’invio di una posta elettronica certificata (PEC) oppure attraverso l’invio di una raccomandata AR (entro e non oltre le ore 18 del giorno precedente la data fissata per l’Assemblea dei Soci). La segreteria provvederà a registrare su appositi moduli il nome del mittente, il mezzo di recapito, data ed ora di arrivo. Le votazioni pervenute dopo tale termine non saranno ritenute valide. Non è ammesso il voto per delega.
In caso di parità di voti viene considerato eletto il socio avente maggiore anzianità associativa.
Eventuali contestazioni devono giungere per scritto entro tre giorni alla Segreteria.

Art.13 Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito così come descritto nello statuto. Si ribadisce che la nomina di associato non comporta obblighi di contribuzione eccetto il contributo minimo annuale stabilito dal Comitato Direttivo che verrà comunicato dal Presidente del Comitato Direttivo a tutti gli associati. Tutti i proventi sono destinati all’attività associativa (di tipo tecnico-scientifico, divulgativo, di formazione, etc.) come enunciato nell’Art. 13 dello Statuto e nelle finalità dell’Associazione. I rapporti di collaborazione fra gli associati ed AIDECO saranno di volta in volta regolamentati dagli atti del Comitato Direttivo.
Contributi aggiuntivi di carattere volontario da parte dei soci, così come fondi residui dell’Associazione, saranno finalizzati al conseguimento degli scopi statutari.

Art.14 Quota associativa
Il Comitato Direttivo stabilisce entro il mese di novembre l’ammontare delle quote sociali dell’anno successivo. I Soci sono tenuti a versare la quota di iscrizione annua entro i primi tre mesi dell’anno (entro il 31 marzo dell’anno in corso). La quota sociale dà diritto a mantenere il ruolo di associato per l’anno solare (da inizio gennaio a fine dicembre dell’anno pagato). Dopo il 31 marzo, l’importo della quota associativa aumenta del 40%. Chiunque decida di pagare la quota sociale durante il Congresso Nazionale AIDECO (ottobre/novembre), potrà usufruire dell’associatura fino a dicembre dell’anno successivo.
All’inizio dell’anno inizia la campagna associativa (con l’ausilio delle agenzie preposte ed incaricate da AIDECO) che termina il 31 marzo dell’anno in corso.
Qualora durante la successiva Assemblea di approvazione del bilancio venisse deciso un aumento delle quote sociali le nuove quote verranno applicate solo a chi non ha già provveduto al rinnovo.
Possono chiedere l’adesione in qualità di socio tutti i soggetti in possesso dei requisiti indicati nello statuto dell’Associazione.

Art.15 Perdita della qualità di socio
Il Socio che non ha pagato la quota dell’anno in corso viene considerato moroso, ma mantiene la qualifica di Socio. Entro il mese di marzo deve essergli inviato (a mezzo posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo dal Segretario) un sollecito di pagamento. Nella prima riunione dell’Assemblea dei Soci dell’anno successivo il Segretario trasmette al Comitato Direttivo l’elenco dei Soci morosi; salvo decisioni differenti del Comitato Direttivo i soci morosi sono automaticamente sospesi. Il Socio sospeso può essere reintegrato solo dal momento in cui verrà regolarizzata la sua posizione amministrativa.

Art.16 Provvedimenti disciplinari
I Soci che contravvengono a quanto stabilito possono essere assoggettati al disposto dell’ art. 16 dello statuto.
I provvedimenti disciplinari (ammonimento, sospensione, espulsione) sono legati a gravi motivi di ordine etico-deontologico e vengono comunicati ai soci a mezzo posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo dal Segretario.
Il Socio può ricorrere al Comitato direttivo contro i provvedimenti disciplinari entro i 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento.
Il Socio sospeso o espulso non viene più conteggiato nel numero dei Soci e non ha diritto al voto e alle facilitazioni riservate ai Soci. Pertanto anche l’invio della corrispondenza viene sospeso. Trascorso un periodo di sospensione di almeno un anno il socio viene considerato decaduto.

Art.17 Diritti degli associati
I Soci fondatori e i Soci ordinari, in regola con il pagamento della quota societaria, hanno diritto di voto durante le Assemblee dei Soci, possono presentare progetti, argomentare concetti, essere promotori di iniziative e partecipare alle attività dell’Associazione (diventando Referenti AIDECO) al fine di facilitare il raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 18  Sostituzione dei Membri dei Comitati (consiglieri), Probiviri o Revisori dei Conti
Alla dimissione di un Membro di Comitato o Proboviro o Revisore dei conti si dimette o decade dalla carica per altre motivazioni, viene sostituito dal primo dei non eletti alle precedenti elezioni. Ad eventuale indisponibilità del suddetto, la carica potrà essere acquisita da un Socio disponibile, purché siano soddisfatti i requisiti richiesti dallo Statuto.
Chi tra i Membri dei comitati o dei Probiviri o Revisori dei Conti matura quattro assenze consecutive (o comunque un totale di sei in un anno), può essere dichiarato decaduto dal Comitato Direttivo.
In seguito a decadimento o dimissioni di uno o più membri del Comitato Direttivo e Scientifico, dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, si potrà procedere ad elezioni suppletive da tenersi entro sei mesi in sede di Assemblea dei Soci (solo per i Probiviri con successiva ratifica del Comitato Direttivo). Se tale avvenimento si verifica negli ultimi sei mesi del terzo anno di carica, il Comitato Direttivo potrà rimanere in carica per il disbrigo delle attività correnti fino alla nuova Assemblea dei Soci elettiva.
In caso di decadimento o dimissioni del Presidente, viene sostituito da un Membro del Comitato Direttivo (il primo dei non eletti) fino a successiva elezione.

Art. 19 Modifica dello Statuto
Lo Statuto può essere modificato o emendato soltanto da un’Assemblea dei Soci straordinaria convocata allo scopo, che deve essere composta da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
Eventuali emendamenti e modifiche possono essere proposte dal Comitato Direttivo. Ogni Socio che propone modifiche allo statuto deve inviare la sua proposta, che rechi almeno le firme di almeno cinque Soci fondatori o ordinari, al Segretario dell’Associazione.
Le votazioni durante l’Assemblea dei Soci straordinaria avvengono con il principio della maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti aventi diritto al voto). In tal caso hanno diritto di voto:

  • i Soci fondatori
  • i Soci ordinari
  • ogni Socio che abbia proposto modifiche allo statuto

Art. 20 Attività sociali
La sede dell’Associazione è a Roma e pertanto la maggioranza delle attività sono svolte presso tale sede centrale. È comunque prevista la possibilità della formazione di delegazioni dell’Associazione in altre aree geografiche a livello nazionale. A tale scopo è auspicabile la selezione di Referenti dell’Associazione a livello territoriale.
Qualora una delegazione richieda un finanziamento per la propria attività, deve sottoporre al Comitato Direttivo una richiesta motivata e un bilancio preventivo, con successiva dettagliata giustificazione di spesa.
La delegazione può provvedere anche ad auto-finanziamento autonomo, riferendone in precedenza le modalità al Comitato Direttivo.

Art. 21 Consulenti
Le attività di consulenza, il cui aspetto progettuale ed economico deve essere sottoposto all’attenzione del Presidente e del Comitato Direttivo, possono essere effettuate da soggetti esterni e dai Soci dell’Associazione che ne facciano richiesta.

Art. 22  Scioglimento dell’Associazione 

L’Associazione può essere sciolta solo durante l’Assemblea dei Soci straordinaria, convocata allo scopo, che deve essere composta da almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento i fondi a disposizione debbono essere devoluti ad Organizzazioni scientifiche o umanitarie.

Art.23 Controversie
Nel caso di controversie tra Soci o tra l’Associazione ed uno dei soci, la documentazione verrà segnalata ad un Collegio Arbitrale costituito da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Roma. In caso di rinuncia delle parti al Collegio arbitrale, è competente il Foro di Roma.
(Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo il 20.12.2013)